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Legge 11/03/1988 n. 67

53. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la detrazione prevista dall'art. 18 della legge 12 agosto 1977 n. 675, č elevata, ai fini dell'applicazione dell'art. 14, comma 3, della legge 1° marzo 1986 n. 64, al 6 per cento della base imponibile; la maggiore detrazione si applica anche alle prestazioni di posa in opera, installazione e montaggio di cui all'art. 55 della legge 7 agosto 1982 n. 526. Alle minori entrate derivanti dal presente comma si fa fronte a norma del comma 6 del medesimo art. 14 della legge 1° marzo 1986 n. 64.

54. Il Governo presenta annualmente al Parlamento, entro il 30 settembre, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti delle provvidenze previste nel comma 52.

55. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981 n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, continuano a trovare applicazione dal 1° gennaio sino al 31 dicembre 1988. La facoltā di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni č riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977 n. 675, relative ai periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1987, ovvero deliberazioni relative alla sola facoltā di pensionamento anticipato successivamente al 30 giugno 1987.

56. La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1984 n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni, continua a trovare applicazione dal 1° gennaio sino al 31 dicembre 1988. Il relativo onere č valutato in lire 350 miliardi per l'anno 1988 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

Art. 16.

1. E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di 3 miliardi per l'anno 1988 e di 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 da destinare agli organismi di normalizzazione ai sensi dell'art. 8 della legge 21 giugno 1986 n. 317.

2. A decorrere dal 1989, si provvede alla quantificazione della spesa con le modalitā di cui all'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984 n. 887. Capo Interventi in favore del territorio, per calamita' naturali e in materia di opere pubbliche

Art. 17.

1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981 n. 219, il fondo previsto dall'art. 3 della stessa legge č incrementato dalla somma di lire 300 miliardi per l'anno 1988, di lire 2.000 miliardi per l'anno 1989 e di lire 3.700 miliardi per l'anno 1990. Il fondo č ripartito dal CIPE entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica l'art. 6, comma 1, della legge 22 dicembre 1986 n. 910.

2. Al fine dell'accelerazione delle procedure relative all'affidamento degli appalti di opere pubbliche sono considerate anomale, ai sensi dell'art. 24, terzo comma, della legge 8 agosto 1977 n. 584, e sono escluse dalla gara, le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata di un valore percentuale non inferiore al 5 per cento che deve essere indicato nel bando o nell'avviso di gara.

3. Per le maggiori esigenze derivanti dal completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981 n. 219, l'autorizzazione di spesa disposta con l'art. 6, comma 2, della legge 22 dicembre 1986 n. 910, č incrementata di lire 1.000 miliardi nell'anno 1989 e di lire 1.500 miliardi nell'anno 1990.

4. Per il completamento del programma di acquisto di alloggi ed il definitivo sgombero degli alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della cittā di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980, il fondo di cui all'art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge 3 aprile 1985 n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985 n. 211, č ulteriormente incrementato di lire 50 miliardi per l'anno 1988 e di lire 150 miliardi per l'anno 1989.

5. Per consentire il completamento degli interventi a carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 6, comma 3, della legge 22 dicembre 1986 n. 910, sono incrementate, ai sensi dell'art. 36 della legge 7 marzo 1981 n. 64, della complessiva somma di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1988, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

6. Ai sensi dell'art. 19-bis del decreto-legge 28 luglio 1981 n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981 n. 536, č autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981.

7. Per consentire il completamento degli interventi in relazione alle esigenze conseguenti al fenomeno del bradisismo dell'area flegrea, valutato in lire 100 miliardi, nonchč per il completamento degli interventi nelle zone terremotate dell'Italia centrale e meridionale di cui al decreto-legge 26 maggio 1984 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984 n. 363, alla legge 3 aprile 1980 n. 115, al decreto-legge 2 aprile 1982 n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982 n. 303, valutato in lire 750 miliardi, e di quelli connessi a movimenti franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987 n. 120, valutato in lire 150 miliardi, il limite di indebitamento di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 novembre 1983 n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983 n. 748, giā elevato con l'art. 6, comma 5, della legge 22 dicembre 1986 n. 910, č ulteriormente elevato di lire 1.000 miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1988, č valutato in lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

8. Per consentire la esecuzione degli interventi di ripristino del patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato dagli eventi sismici dei mesi di aprile- maggio 1987 nei Castelli romani e nelle province di Modena e Reggio Emilia e del 3 e 6 luglio 1987 nella regione Marche ed in provincia di Arezzo, valutati complessivamente in lire 115 miliardi, il limite di indebitamento di cui al comma 7 č ulteriormente elevato di lire 115 miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1988, č valutato in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

9. Per il completamento degli interventi di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984 n. 887, č ulteriormente aumentata di lire 50 miliardi per l'anno 1989 e di lire 100 miliardi per l'anno 1990.

10. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 6, della legge 22 dicembre 1986 n. 910, č rideterminata in lire 50 miliardi per l'anno 1988, in lire 85 miliardi per l'anno 1989, in lire 100 miliardi per l'anno 1990 e in lire 65 miliardi nell'anno 1991.

11. Limitatamente all'anno 1988, la dotazione del fondo di solidarietā nazionale, di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1981 n. 590, č aumentata di lire 100 miliardi.

12. Per il proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, l'autorizzazione di spesa disposta con l'art. 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1986 n. 910, č incrementata di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 300 miliardi per l'anno 1989 e di lire 400 miliardi per l'anno 1990, da ripartire tra i vari interventi secondo le modalitā indicate nello stesso articolo, comprendendo tra gli enti beneficiari la provincia di Venezia limitatamente al restauro ed al risanamento conservativo del patrimonio di sua pertinenza nei centri storici di Venezia e Chioggia. Delle predette autorizzazioni di spesa, una quota pari a lire 5 miliardi per il 1988 ed a lire 15 miliardi per il 1989 č attribuita al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica per lo svolgimento di ricerche, studi complementari e verifiche, relativi alla esecuzione degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico ed alla salvaguardia ambientale della laguna di Venezia. Una ulteriore quota, pari a lire 5 miliardi per il 1988, lire 8 miliardi per il 1989 e lire 12 miliardi per il 1990, č attribuita all'Universitā degli studi di Venezia per interventi di risanamento e restauro conservativo ed adattamento di edifici siti nel centro storico, destinati o da destinare alle attivitā didattiche e di ricerca od a quelle di supporto. Nell'ambito della predetta complessiva autorizzazione di spesa di lire 800 miliardi, alla Procuratoria di San Marco č demandata l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa Basilica, per un importo annuo non superiore a lire 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, previ accertamenti di congruitā dei lavori da realizzare da parte del Genio civile di Venezia e presentazione della relativa documentazione.

13. Per la finalitā di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1983 n. 190, recante interventi a favore del Vajont, č autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1988.

14. Ai fini del definitivo completamento delle opere di adduzione collegate all'invaso di Ridracoli, realizzato ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, e finalizzate all'approvvigionamento idropotabile delle zone a pių alta intensitā turistica della costa adriatica, č autorizzata la concessione in favore della regione Emilia- Romagna del contributo speciale di lire 40 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1988, di lire 20 miliardi per l'anno 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno 1990.

15. Per consentire il completamento degli interventi di preminente interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980 n. 845, concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, e di quelli urgenti connessi alla difesa dal mare dei territori del delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e alla difesa dalle acque di bonifica dei territori delle province di Ferrara e Rovigo, l'autorizzazione di spesa giā disposta con l'art. 7, comma 5, della legge 22 dicembre 1986 n. 910, č elevata di lire 200 miliardi, di cui lire 50 miliardi in favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1989 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

16. Per le finalitā e con le modalitā previste dal comma 6-bis dell'art. 10 del decreto-legge 1° luglio 1986 n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986 n. 418, la Cassa depositi e prestiti č autorizzata a concedere ai comuni mutui ventennali nel limite massimo di lire 20 miliardi con prioritā per le opere di completamento di impianti giā parzialmente finanziati ai sensi del citato decreto-legge n. 318 del 1986. Le quote dei predetti mutui non utilizzate nell'anno 1988 possono esserlo negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui č valutato in lire 2 miliardi annui ed č iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

17. A valere sulle somme assegnate all'ANAS ai sensi dell'art. 7, comma 14, della legge 22 dicembre 1986 n. 910, l'Azienda stessa č autorizzata a eseguire, nel limite di lire 20 miliardi per l'anno 1988 e di lire 15 miliardi per l'anno 1989, le opere di collegamento tra la Riva Traiana ed il Molo VII del porto di Trieste.

 

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